Art. 2.
(Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa.
      2. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità definita in via generale, per categorie di personale;

          b) definizione, da parte dell'Autorità, di requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;

 

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          c) definizione, da parte dell'Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni e degli interessati;

          d) obbligo delle pubbliche amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla legislazione vigente in materia agli indirizzi, requisiti e criteri definiti ai sensi della lettera c), evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati dell'attività;

          e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell'Autorità, dell'attività di valutazione svolta dalle medesime amministrazioni; disponibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione; confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;

          f) possibilità per l'Autorità di segnalare ai servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni la situazione o il rendimento di determinati uffici o strutture, anche sotto il profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti, anche a seguito della segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato; possibilità per l'Autorità di pronunciarsi, in occasione di tali segnalazioni, sul curriculum del dirigente preposto alla struttura; tempestiva comunicazione dei risultati dell'attività conseguentemente svolta dai servizi ispettivi all'Autorità, ai vertici politici e ai dirigenti dei relativi uffici o strutture nonché agli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni;

          g) possibilità per l'Autorità di avvalersi dei servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni e degli uffici di controllo

 

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interno delle pubbliche amministrazioni, di ricevere e di rivolgere quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni;

          h) individuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi della lettera f), del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

          i) individuazione nominativa, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per l'amministrazione stessa, a causa di grave e colpevole inefficienza o di incompetenza professionale;

          l) collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi delle lettere h) e i), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti retributivi;

          m) mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

          n) attribuzione agli uffici, nei quali risulta esservi personale in esubero ai sensi della lettera h), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;

          o) attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

          p) organizzazione di un confronto pubblico annuale sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con la partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione; disponibilità permanente sul sito

 

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INTERNET dell'Autorità dei dati relativi al confronto pubblico;

          q) previsione di modalità di partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti agli organi di valutazione e alla loro attività;

          r) limitazione della responsabilità dei membri dell'Autorità, per le decisioni in materia di valutazione, al dolo o alla colpa grave;

          s) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle vigenti in materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.